Articolo 13. Competenza dell'ANAC. 1. L'ANAC stabilisce i requisiti e le modalita' attuative del sistema di qualificazione indicando, oltre alla rilevanza percentuale dei singoli requisiti, le modalita' con cui: a) le stazioni appaltanti dimostrano il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice; b) e' rilasciata la qualificazione; c) la stazione appaltante puo' conseguire una qualificazione di livello superiore; d) puo' essere attribuito alla stazione appaltante in via temporanea un livello di qualificazione inferiore rispetto al livello precedentemente ottenuto nell'ipotesi di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 222 del codice; e) sono mantenuti i livelli di qualificazione.