(Allegato II.4-art. 13)
                            Articolo 13. 
                        Competenza dell'ANAC. 
 
1. L'ANAC stabilisce i requisiti e le modalita' attuative del sistema
di qualificazione indicando, oltre  alla  rilevanza  percentuale  dei
singoli requisiti, le modalita' con cui: 
a) le stazioni appaltanti dimostrano il  possesso  dei  requisiti  di
qualificazione previsti dal codice; 
b) e' rilasciata la qualificazione; 
c) la stazione  appaltante  puo'  conseguire  una  qualificazione  di
livello superiore; 
d) puo' essere attribuito alla stazione appaltante in via  temporanea
un  livello  di  qualificazione   inferiore   rispetto   al   livello
precedentemente ottenuto nell'ipotesi  di  applicazione  di  sanzioni
pecuniarie ai sensi dell'articolo 222 del codice; 
e) sono mantenuti i livelli di qualificazione.