(CODICE CIVILE-art. 383)
                              Art. 383. 
 
                       (Esonero dall'ufficio) 
 
  Il giudice tutelare puo' sempre esonerare il  tutore  dall'ufficio,
qualora l'esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi
sia altra persona atta a sostituirlo.