(CODICE CIVILE-art. 384)
                              Art. 384. 
 
                (Rimozione e sospensione del tutore). 
 
  Il giudice tutelare puo' rimuovere dall'ufficio il  tutore  che  si
sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi  poteri,  o
si sia dimostrato inetto nell'adempimento di  essi,  o  sia  divenuto
immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero
sia divenuto insolvente. 
 
  Il giudice non puo' rimuovere il tutore se non dopo averlo  sentito
o citato; puo' tuttavia sospenderlo dall'esercizio della  tutela  nei
casi che non ammettono dilazione.