(Protocollo-art. 102)
                              Art. 102 
 
  1. Quando vi sia motivo di temere che l'emanazione o la modifica di
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative provochi una
distorsione ai sensi dell'articolo precedente, lo  Stato  membro  che
vuole procedervi consulta la Commissione. La Commissione,  dopo  aver
consultato gli Stati membri, raccomanda  agli  Stati  interessati  le
misure idonee ad evitare la distorsione in questione. 
  2.  Se  lo  Stato  che  vuole  emanare  o  modificare  disposizioni
nazionali non  si  conforma  alla  raccomandazione  rivoltagli  dalla
Commissione, non  si  potra'  richiedere  agli  altri  Stati  membri,
nell'applicazione dell'art. 101, di modificare le  loro  disposizioni
nazionali per eliminare tale distorsione. Se lo Stato membro  che  ha
trascurato  la  raccomandazione   della   Commissione   provoca   una
distorsione unicamente a suo  detrimento,  non  sono  applicabili  le
disposizioni dell'art. 101.