(Convenzione - art. 278)
                            Articolo 278 
           Cooperazione tra organizzazioni internazionali 
   Le organizzazioni internazionali competenti cui si fa  riferimento
nella presente Parte e nella Parte  Xlll  adottano  tutte  le  misure
appropriate  per  assicurare,  sia  direttamente   sia   in   stretta
cooperazione reciproca, l'effettivo adempimento delle loro funzioni e
responsabilita' in virtu' della presente Parte.