(Allegato II.10-art. 1)
                           Allegato II.10 
 
Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
                tasse o dei contributi previdenziali 
 
                                 (Articoli 94, comma 6 e 95, comma 2) 
 
 
                             Articolo 1. 
 
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 94, comma 6,  del  codice
costituiscono  gravi  violazioni  quelle  che  comportano  un  omesso
pagamento  di  imposte  e  tasse   superiore   all'importo   di   cui
all'articolo 48-bis, commi 1 e  2-bis,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono  violazioni
definitivamente  accertate  quelle  contenute  in  sentenze  o   atti
amministrativi non piu' soggetti a impugnazione. Costituiscono  gravi
violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al
rilascio del documento unico di regolarita' contributiva  (DURC),  di
cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  30
gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 125 del  1°  giugno  2015,  ovvero  delle  certificazioni
rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento  non  aderenti  al
sistema dello sportello unico previdenziale. 
2. In relazione agli articoli 94, comma 6 e 95 comma 2, si  considera
mezzo  di  prova,  con  riferimento  ai  contributi  previdenziali  e
assistenziali,  il  documento  unico  di   regolarita'   contributiva
acquisito d'ufficio dalle stazioni  appaltanti  presso  gli  istituti
previdenziali ai sensi della normativa vigente.