(Allegato II.10-art. 3)
                             Articolo 3. 
 
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma 2,  del  codice
la violazione si considera grave quando comporta  l'inottemperanza  a
un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un  importo  che,  con
esclusione di sanzioni e interessi, e' pari o  superiore  al  10  per
cento del valore dell'appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, 
la soglia di gravita' e' rapportata al valore del lotto o  dei  lotti
per i quali l'operatore economico concorre. In caso di  subappalto  o
di partecipazione in raggruppamenti  temporanei  o  in  consorzi,  la
soglia di gravita' riferita al subappaltatore o  al  partecipante  al
raggruppamento  o  al  consorzio  e'  rapportata  al   valore   della
prestazione assunta dal singolo operatore economico.  In  ogni  caso,
l'importo della violazione non deve essere inferiore a  35.000  euro.
Costituiscono   gravi   violazioni   in   materia   contributiva    e
previdenziale quelle ostative al rilascio del DURC, di cui al decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  30  gennaio  2015,
ovvero delle certificazioni rilasciate dagli  enti  previdenziali  di
riferimento  non  aderenti   al   sistema   dello   sportello   unico
previdenziale.