Art. 183 
  Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi 
  1. Per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi e' rilasciata
dal Ministero l'autorizzazione all'esercizio, previo esito favorevole
del  collaudo  di  cui  all'articolo  176.  Tutti  gli  apparati   di
radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni,  siano  essi
obbligatori o facoltativi, devono essere elencati  nella  licenza  di
esercizio di cui all'articolo 160. 
  2. Per determinate classi di navi,  nel  rispetto  delle  normative
internazionali e nazionali per la salvaguardia della  vita  umana  in
mare, l'impianto  e  l'esercizio,  anche  contabile,  delle  stazioni
radioelettriche  e'  affidato  ad  imprese   titolari   di   apposita
autorizzazione  generale,  rilasciata  dal  Ministero,   sentito   il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e  nella  quale  sono
definiti i requisiti per l'espletamento del servizio. 
  3. Per le classi di navi che non rientrano nel comma 2, e  che  non
effettuano  servizio  di  corrispondenza   pubblica,   l'impianto   e
l'esercizio delle stazioni radioelettriche e' affidato all'armatore.