Art. 186
               Autorizzazione all'esercizio radioelettrico
    1.  Per  le  classi  di navi di cui all'articolo 183, comma 2, la
licenza  di  esercizio  di  cui all'articolo 160 e' rilasciata a nome
della societa' titolare di autorizzazione generale.
    2.  Per  le  classi  di  navi  che  non rientrano nei casi di cui
all'articolo   183,  comma  2,  e  che  non  effettuano  servizio  di
corrispondenza  pubblica, la licenza di esercizio di cui all'articolo
160 e' accordata all'armatore.