Art. 122. 
 
                          Veicoli a motore 
 
  1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli
e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su  strade  di
uso pubblico o su aree a  queste  equiparate  se  non  siano  coperti
dall'assicurazione  per  la  responsabilita'  civile  verso  i  terzi
prevista dall'articolo 2054 del codice  civile  e  dall'articolo  91,
comma 2, del  codice  della  strada.  Il  regolamento,  adottato  dal
Ministro  delle  attivita'  produttive,   su   proposta   dell'ISVAP,
individua  la  tipologia   di   veicoli   esclusi   dall'obbligo   di
assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico. 
  2. L'assicurazione comprende la responsabilita' per  i  danni  alla
persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo  in  base  al
quale e' effettuato il trasporto. 
  3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta
contro   la   volonta'    del    proprietario,    dell'usufruttuario,
dell'acquirente con patto di riservato dominio  o  del  locatario  in
caso di locazione finanziaria, fermo  quanto  disposto  dall'articolo
283, comma 1, lettera  d),  a  partire  dal  giorno  successivo  alla
denuncia presentata all'autorita' di pubblica  sicurezza.  In  deroga
all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo,  del  codice  civile
l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo  al
residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e  del
contributo previsto dall'articolo 334. 
  4. L'assicurazione copre  anche  la  responsabilita'  per  i  danni
causati  nel  territorio  degli  altri  Stati  membri,   secondo   le
condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle  legislazioni  nazionali
di ciascuno di tali Stati, concernenti  l'assicurazione  obbligatoria
della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore, ferme  le  maggiori  garanzie  eventualmente  previste  dal
contratto  o  dalla  legislazione  dello  Stato  in  cui   stazionano
abitualmente. 
 
          Note all'art. 122: 
              - L'art. 2054 del codice civile e' il seguente: 
              «Art. 2054 (Circolazione di veicoli). -  Il  conducente
          di  un  veicolo  senza  guida  di  rotaie  e'  obbligato  a
          risarcire il danno  prodotto  a  persone  o  a  cose  dalla
          circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto  tutto
          il possibile per evitare il danno. 
              Nel caso di scontro tra  veicoli  si  presume,  fino  a
          prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso
          ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. 
              Il  proprietario  del   veicolo   o,   in   sua   vece,
          l'usufruttuario  o  l'acquirente  con  patto  di  riservato
          dominio, e' responsabile in solido col conducente,  se  non
          prova che la circolazione del veicolo e' avvenuta contro la
          sua volonta'. 
              In ogni caso le persone indicate dai  commi  precedenti
          sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione
          o da difetto di manutenzione del veicolo.». 
              - L'art. 91 del decreto-legge 27 giugno 2003,  n.  151,
          recante «Modifiche ed integrazioni al codice della strada»,
          (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  30  giugno  2003,  n.
          149) e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
          della legge 1° agosto 2003, n. 214 (Gazzetta  Ufficiale  12
          agosto 2003, n. 186, S.O.), e' il seguente: 
              «Art. 91 (Locazione senza conducente  con  facolta'  di
          acquisto-leasing  e  vendita  di  veicoli  con   patto   di
          riservato dominio). - 1. I motoveicoli, gli autoveicoli  ed
          i  rimorchi  locati   con   facolta'   di   acquisto   sono
          immatricolati  a  nome  del  locatore,  ma  con   specifica
          annotazione sulla carta di circolazione del nominativo  del
          locatario e della data di scadenza del relativo  contratto.
          In tale ipotesi, la immatricolazione  viene  effettuata  in
          relazione all'uso  cui  il  locatario  intende  adibire  il
          veicolo e a condizione che lo stesso sia  in  possesso  del
          titolo  e  dei  requisiti  eventualmente  prescritti  dagli
          articoli da 82 a 90. Nelle medesime ipotesi,  si  considera
          intestatario della carta di circolazione anche il locatore.
          Le indicazioni di cui sopra sono riportate nella iscrizione
          al P.R.A. 
              2. Ai  fini  del  risarcimento  dei  danni  prodotti  a
          persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario
          e' responsabile  in  solido  con  il  conducente  ai  sensi
          dell'art. 2054, comma terzo, del codice civile. 
              3. Nell'ipotesi di vendita  di  veicolo  con  patto  di
          riservato dominio, il  veicolo  e'  immatricolato  al  nome
          dell'acquirente, ma con specifica indicazione  nella  carta
          di circolazione del nome del  venditore  e  della  data  di
          pagamento dell'ultima  rata.  Le  stesse  indicazioni  sono
          riportate nella iscrizione al P.R.A. 
              4. Ai fini delle violazioni amministrative  si  applica
          all'utilizzatore  a  titolo  di  locazione  finanziaria   e
          all'acquirente con patto di riservato dominio  l'art.  196,
          comma 1.». 
              - L'art. l896, primo comma, secondo periodo del  codice
          civile e' il seguente: 
              «Art.    1    (Cessazione    del    rischio     durante
          l'assicurazione). (Omissis). 
              I premi relativi al periodo di assicurazione  in  corso
          al momento della  comunicazione  o  della  conoscenza  sono
          dovuti per intero. (Omissis)».