Art. 125. 
 
    Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri 
 
  1. Per i veicoli e i natanti soggetti all'obbligo di  assicurazione
ed immatricolati o registrati in Stati esteri nonche'  per  i  motori
amovibili di cui all'articolo 123, comma 3, muniti di certificato  di
uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che
circolino temporaneamente nel territorio o nelle  acque  territoriali
della Repubblica, deve essere assolto, per la durata della permanenza
in Italia, l'obbligo di assicurazione. 
  2. Per i natanti l'obbligo di assicurazione si considera assolto: 
    a) con la stipula di un contratto di assicurazione secondo quanto
previsto  con  regolamento  adottato  dal  Ministro  delle  attivita'
produttive, su proposta dell'ISVAP, ovvero 
    b)  quando  il  conducente  sia  in   possesso   di   certificato
internazionale di  assicurazione  emesso  dall'Ufficio  nazionale  di
assicurazione estero ed accettato dall'Ufficio centrale italiano. 
  3. Per i veicoli a  motore  muniti  di  targa  di  immatricolazione
rilasciata da uno Stato terzo l'obbligo di assicurazione: 
    a) e' assolto mediante contratto  di  assicurazione  "frontiera",
come disciplinato dal regolamento previsto all'articolo 126, comma 2,
lettera a), concernente la  responsabilita'  civile  derivante  dalla
circolazione del veicolo nel  territorio  della  Repubblica  e  degli
altri Stati membri,  alle  condizioni  e  fino  ai  limiti  di  somma
stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi; 
    b) si considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia
reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia  dalla
circolazione dei medesimi  veicoli  e  quando  con  atto  dell'Unione
europea sia stato rimosso l'obbligo negli Stati membri di controllare
l'assicurazione di responsabilita' civile per  i  veicoli  muniti  di
targa di immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo; 
    c) si considera assolto, quando il conducente sia in possesso  di
una carta verde emessa dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero
ed accettata dall'Ufficio centrale italiano. 
  4. Per i veicoli a  motore  muniti  di  targa  di  immatricolazione
rilasciata da uno Stato membro  diverso  dalla  Repubblica  italiana,
l'obbligo di assicurazione  si  considera  assolto  quando  l'Ufficio
centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento  dei  danni
cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli,  sulla  base
di  accordi  stipulati  con  i  corrispondenti  uffici  nazionali  di
assicurazione e l'Unione europea abbia riconosciuto tali accordi. 
  5. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera c),  l'Ufficio  centrale
italiano  provvede  alla  liquidazione  dei  danni,  garantendone  il
pagamento agli aventi diritto, nei limiti  dei  massimali  minimi  di
legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla  polizza
di assicurazione alla  quale  si  riferisce  la  carta  verde.  Nelle
ipotesi di cui al comma 3, lettera b), ed in quelle di cui  al  comma
4, l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione  dei  danni
cagionati in Italia, garantendone il pagamento  agli  aventi  diritto
nei limiti dei massimali minimi di legge o, se  maggiori,  di  quelli
eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione. 
  6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e  4  si  applicano  anche  ai
veicoli a motore di proprieta' di agenti diplomatici e consolari o di
funzionari internazionali, o di  proprieta'  di  Stati  esteri  o  di
organizzazioni internazionali. 
  7. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), ed al comma 4 non
si applicano per l'assicurazione  della  responsabilita'  civile  per
danni cagionati  dalla  circolazione  dei  veicoli  aventi  targa  di
immatricolazione rilasciata da uno Stato  estero  e  individuati  nel
regolamento adottato, su  proposta  dell'ISVAP,  dal  Ministro  delle
attivita' produttive.