Art. 126. 
 
                      Ufficio centrale italiano 
 
  1. L'Ufficio centrale italiano  e'  abilitato  all'esercizio  delle
funzioni di Ufficio nazionale di  assicurazione  e  allo  svolgimento
degli altri compiti  stabiliti  dall'ordinamento  comunitario  e  dal
presente codice  a  seguito  di  riconoscimento  del  Ministro  delle
attivita' produttive, che ne approva lo statuto con decreto. 
  2.  L'Ufficio  centrale  italiano,  oltre   ai   compiti   di   cui
all'articolo 125, svolge le seguenti attivita': 
    a) stipula  e  gestisce,  in  nome  e  per  conto  delle  imprese
aderenti,  l'assicurazione  frontiera  disciplinata  nel  regolamento
adottato,  su  proposta  dell'ISVAP,  dal  Ministro  delle  attivita'
produttive  e  provvede  alla  liquidazione  e  al  pagamento   degli
indennizzi dovuti; 
    b) assume, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), comma  3,
lettere b) e c), ed  al  comma  4  dell'articolo  125,  ai  fini  del
risarcimento dei danni cagionati dalla  circolazione  in  Italia  dei
veicoli  a  motore  e  natanti,   la   qualita'   di   domiciliatario
dell'assicurato, del responsabile civile  e  della  loro  impresa  di
assicurazione; 
    c) e' legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi  di  cui  al
comma 2, lettera b), al comma 3 ed al comma 4 dell'articolo  125,  in
nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento
che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore  e
natanti immatricolati  o  registrati  all'estero  possono  esercitare
direttamente nei suoi confronti secondo quanto previsto agli articoli
145,  comma  1,  146  e  147.  Si  applicano  anche   nei   confronti
dell'Ufficio centrale italiano le disposizioni che regolano  l'azione
diretta contro l'impresa di  assicurazione  del  responsabile  civile
secondo quanto previsto dall'articolo 144. 
  3. Ai fini della proposizione dell'azione diretta  di  risarcimento
nei  confronti  dell'Ufficio  centrale  italiano  i  termini  di  cui
all'articolo 163-bis, primo comma, e 318, secondo comma,  del  codice
di procedura civile sono aumentati  del  doppio,  risultando  percio'
stabiliti  in  centottanta  giorni  per  il  giudizio  di  fronte  al
tribunale e in novanta giorni per il giudizio di fronte al giudice di
pace. I termini di  cui  all'articolo  163-bis,  secondo  comma,  del
codice di procedura civile non possono essere  comunque  inferiori  a
sessanta giorni. 
  4. L'Ufficio centrale italiano e' abilitato ad  emettere  le  carte
verdi richieste per la circolazione all'estero di  veicoli  a  motore
immatricolati in Italia, garantendo nei confronti dei  corrispondenti
uffici nazionali di assicurazione le obbligazioni che il rilascio  di
tali certificati comporta. 
  5. Per i rimborsi effettuati agli uffici nazionali di assicurazione
esteri, che in base agli accordi con esso  stipulati  abbiano  dovuto
intervenire per risarcire danni causati nel territorio del loro Stato
da  veicoli  a  motore  immatricolati  in  Italia  non   coperti   da
assicurazione, l'Ufficio centrale italiano ha diritto di rivalsa  nei
confronti del proprietario o del conducente del veicolo per le  somme
pagate e le relative spese. 
  6. In caso di incidente cagionato nel territorio  della  Repubblica
dalla circolazione di veicoli a  motore  o  natanti  immatricolati  o
registrati all'estero, l'Ufficio centrale italiano puo' richiedere ai
competenti organi di polizia le informazioni acquisite  relativamente
alle modalita' dell'incidente, alla residenza e  al  domicilio  delle
parti  e  alla  targa  di  immatricolazione  o  altro  analogo  segno
distintivo. 
 
          Note all'art. 126: 
              - L'art. 163-bis, primo comma, del codice di  procedura
          civile, e' il seguente: 
              «Art. 163-bis (Termini per comparire). - Tra il  giorno
          della notificazione della citazione e  quello  dell'udienza
          di comparizione debbono  intercorrere  termini  liberi  non
          minori di sessanta giorni se il luogo  della  notificazione
          si trova in Italia e  di  centoventi  giorni  se  si  trova
          all'estero». 
              - L'art. 318, secondo comma, del  codice  di  procedura
          civile, e' il seguente: 
              «Art. 318 (Contenuto della domanda). - (Omissis). 
              Tra il giorno della notificazione di cui all'art. 316 e
          quello  della  comparizione  devono  intercorrere   termini
          liberi non minori di  quelli  previsti  dall'art.  163-bis,
          ridotti alla meta'.». 
              -  L'art.  163-bis,  secondo  comma,  del   codice   di
          procedura civile, e' il seguente: 
              «Art. 163-bis (Termini per comparire). - (Omissis). 
              Nelle  cause  che  richiedono  pronta   spedizione   il
          presidente puo',  su  istanza  dell'attore  e  con  decreto
          motivato in calce dell'atto originale e delle  copie  della
          citazione, abbreviare fino alla meta'  i  termini  indicati
          dal primo comma.».