Art. 129. 
 
                 Soggetti esclusi dall'assicurazione 
 
  1. Non e' considerato terzo e non ha diritto ai benefici  derivanti
dal contratto di assicurazione obbligatoria il  solo  conducente  del
veicolo responsabile del sinistro. 
  2. Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2,
e quella di cui al comma 1 del presente articolo,  non  sono  inoltre
considerati terzi e non  hanno  diritto  ai  benefici  derivanti  dai
contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni  alle
cose: 
    a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma,  del  codice
civile ed all'articolo 91, comma 2, del codice della strada; 
    b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio,
gli ascendenti e i discendenti legittimi,  naturali  o  adottivi  del
soggetto di cui al comma 1 e  di  quelli  di  cui  alla  lettera  a),
nonche' gli affiliati e gli altri parenti  e  affini  fino  al  terzo
grado di tutti i predetti soggetti, quando  convivano  con  questi  o
siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede  abitualmente  al
loro mantenimento; 
    c) ove l'assicurato sia una societa', i  soci  a  responsabilita'
illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti
indicati alla lettera b). 
 
          Nota all'art. 129: 
              - Per l'art. 2054 del codice civile  e  l'art.  91  del
          codice della strada vedi le note all'art. 122.