Art. 129.
Soggetti esclusi dall'assicurazione
1. Non e' considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti
dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del
veicolo responsabile del sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2,
e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre
considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai
contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle
cose:
a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice
civile ed all'articolo 91, comma 2, del codice della strada;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio,
gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del
soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a),
nonche' gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo
grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o
siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al
loro mantenimento;
c) ove l'assicurato sia una societa', i soci a responsabilita'
illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti
indicati alla lettera b).
Nota all'art. 129:
- Per l'art. 2054 del codice civile e l'art. 91 del
codice della strada vedi le note all'art. 122.