ART. 307
       (notificazione delle misure preventive e di ripristino)

   1.   Le   decisioni   che  impongono  misure  di  precauzione,  di
prevenzione  o di ripristino, adottate ai sensi della parte sesta del
presente  decreto,  sono  adeguatamente  motivate  e comunicate senza
indugio  all'operatore  interessato  con  indicazione  dei  mezzi  di
ricorso di cui dispone e dei termini relativi.