Art. 387 
 
                      Finalita' del fondo-casa 
 
1. Il fondo-casa, di cui all'articolo 287, comma 2,  del  codice,  e'
volto a consentire la concessione di mutui agevolati al personale del
Ministero della difesa che ne abbia i requisiti, con  esclusione  del
personale dell'Arma dei carabinieri, per l'acquisto o la  costruzione
della prima casa di proprieta', ovvero la  concessione  di  un  mutuo
agevolato  per  l'estinzione  di  mutui  ipotecari  gia'  accesi  con
istituti di credito per l'acquisto della prima casa  e  in  corso  di
ammortamento.