Art. 390 
 
                    Organi di gestione e funzioni 
 
1. Il Segretariato generale: 
a) coordina l'attivita' di gestione e di utilizzo del fondo-casa; 
b) verifica l'andamento del fondo-casa; 
c) determina il tasso d'interesse dei mutui dopo  aver  acquisito  il
parere del direttore generale del Dipartimento del tesoro; 
d) accerta che le graduatorie, di cui al comma 2, e la  gestione  dei
fondi siano realizzate in conformita' alle disposizioni del  presente
capo; 
e) presenta al termine  dell'anno  finanziario  una  relazione  sullo
stato del fondo-casa al Ministro della difesa. 
2. Gli Stati maggiori di Forza armata formano  distinte  graduatorie,
per gli ufficiali, per i sottufficiali, per  i  volontari  e  per  il
personale civile, ai fini della concessione  dei  mutui,  nei  limiti
delle disponibilita' derivate dalla percentuale  degli  introiti  dei
canoni degli alloggi di servizio gestiti da ciascuna Forza  armata  e
dalle rate di ammortamento  dei  mutui  precedentemente  concessi  al
proprio personale. Per la formazione delle graduatorie del  personale
civile, gli Stati maggiori di Forza armata acquisiscono il preventivo
parere della Direzione generale per il personale civile del Ministero
della difesa. 
3. La Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della
difesa provvede alla gestione dei fondi, nell'ambito delle  direttive
del Segretariato. 
4. La  Direzione  di  amministrazione  interforze  cura  le  funzioni
amministrative: 
a) di concessione dei mutui agevolati; 
b) di esecuzione della spese relative al fondo-casa e di tenuta della
contabilita' speciale di cui all'articolo 389,  comma  7,  anche  con
riguardo alle somme provenienti dalle  riassegnazioni  del  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
c) di controllo sull'attivita' svolta dall'istituto  di  credito  per
applicazione  delle  clausole  del  contratto  di  servizio  di   cui
all'articolo 389. 
5.  L'Ufficio  centrale  del  bilancio  e  degli  affari  finanziari,
provvede annualmente alla ripartizione dell'ammontare complessivo del
fondo per ciascuna Forza armata,  in  proporzione  alla  quota  degli
introiti dei canoni degli alloggi di servizio gestiti e alle rate  di
ammortamento  dei  mutui  precedentemente  concessi   al   rispettivo
personale.