Art. 391 
 
                 Concessione dei mutui al personale 
 
1. Sulla base delle graduatorie di cui  all'articolo  390,  comma  2,
determinate con il procedimento  definito  nell'allegato  A,  di  cui
all'articolo 396 possono essere concessi mutui individuali, di durata
decennale, quindicennale o ventennale, al: 
a) personale militare appartenente  alle  Forze  armate  in  servizio
permanente e al personale civile del Ministero della difesa; 
b) coniuge superstite, non legalmente separato, ne' divorziato, o  ai
figli riconosciuti a carico del personale deceduto  in  attivita'  di
servizio, purche' titolari di pensione. 
2. All'istituzione e  al  funzionamento  della  commissione,  di  cui
all'allegato A, di cui all'articolo 396 si fa fronte con  le  risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione  vigente.
La partecipazione all'attivita' della commissione non da' luogo  alla
corresponsione di alcun compenso o rimborso spese. 
3. La domanda di  concessione  del  mutuo,  conforme  al  modello  in
allegato B, di cui all'articolo 397 e' presentata  dagli  interessati
secondo le modalita' indicate nell'allegato A,  di  cui  all'articolo
396 che costituisce con 1'allegato B, di cui all'articolo  397  parte
integrante del presente capo. 
4. Gli aventi diritto di cui al comma 1, lettera  b),  presentano  la
domanda di concessione del mutuo entro il termine  perentorio  di  un
anno dalla data del decesso del congiunto. 
5. La priorita' di accesso al mutuo e' determinata dalle  graduatorie
di cui al comma 1. 
6. I mutui garantiti da ipoteca  sono  concessi  dall'Amministrazione
della difesa esclusivamente per le finalita' di cui all'articolo  387
con  riferimento  ad  alloggi  che  rientrano  nella  proprieta'  dei
soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), fatta salva  l'eventuale
comunione dei beni tra i coniugi. 
7. L'allegato B, di cui all'articolo 397, puo' essere modificato  con
provvedimento del Ministero della difesa.