Art. 391 Concessione dei mutui al personale 1. Sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 390, comma 2, determinate con il procedimento definito nell'allegato A, di cui all'articolo 396 possono essere concessi mutui individuali, di durata decennale, quindicennale o ventennale, al: a) personale militare appartenente alle Forze armate in servizio permanente e al personale civile del Ministero della difesa; b) coniuge superstite, non legalmente separato, ne' divorziato, o ai figli riconosciuti a carico del personale deceduto in attivita' di servizio, purche' titolari di pensione. 2. All'istituzione e al funzionamento della commissione, di cui all'allegato A, di cui all'articolo 396 si fa fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. La partecipazione all'attivita' della commissione non da' luogo alla corresponsione di alcun compenso o rimborso spese. 3. La domanda di concessione del mutuo, conforme al modello in allegato B, di cui all'articolo 397 e' presentata dagli interessati secondo le modalita' indicate nell'allegato A, di cui all'articolo 396 che costituisce con 1'allegato B, di cui all'articolo 397 parte integrante del presente capo. 4. Gli aventi diritto di cui al comma 1, lettera b), presentano la domanda di concessione del mutuo entro il termine perentorio di un anno dalla data del decesso del congiunto. 5. La priorita' di accesso al mutuo e' determinata dalle graduatorie di cui al comma 1. 6. I mutui garantiti da ipoteca sono concessi dall'Amministrazione della difesa esclusivamente per le finalita' di cui all'articolo 387 con riferimento ad alloggi che rientrano nella proprieta' dei soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), fatta salva l'eventuale comunione dei beni tra i coniugi. 7. L'allegato B, di cui all'articolo 397, puo' essere modificato con provvedimento del Ministero della difesa.