Art. 394 
 
                       Obblighi dei mutuatari 
 
1. Non e' consentita la costituzione,  da  parte  dei  mutuatari,  di
diritti reali di usufrutto, uso  o  abitazione  in  favore  di  terzi
sull'immobile per il quale e' stato concesso il mutuo, fino al totale
ammortamento dello stesso. 
2. La violazione di tale divieto  costituisce  causa  di  risoluzione
espressa del contratto di mutuo agevolato, fatto  salvo  il  recupero
del capitale residuo.