Art. 395 
 
                       Ammortamento dei mutui 
 
1. Le rate di ammortamento dei mutui hanno cadenza mensile e il  loro
valore  e'  costante.  Dette  rate  sono  corrisposte  dai  mutuatari
all'istituto di credito di cui all'articolo 389. 
2. La rata mensile di ammortamento da porre a carico dei mutuatari e'
determinata sulla base del tasso fisso d'interesse annuo a scalare di
tipo agevolato. Il tasso d'interesse e' fissato con provvedimento del
Segretariato ed e' variato in relazione all'andamento  del  tasso  di
inflazione,  secondo  i  dati  rilevati  dall'Istituto  nazionale  di
statistica. 
3. Il  mutuo  puo'  essere  estinto  anticipatamente  ed  e'  esclusa
l'applicazione di penalita' a carico del mutuatario.