Art. 396 Allegato A Modalita' per l'assegnazione dei mutui 1. Gli Stati maggiori di Forza armata, al fine di definire le graduatorie per l'assegnazione dei mutui del fondo-casa: a) nominano annualmente nel mese di dicembre un'apposita commissione; b) designano un ufficiale medico per la valutazione tecnica dell'eventuale documentazione sanitaria. 2. Ogni commissione e' composta da: a) un presidente, con grado non inferiore a maggior generale o gradi corrispondenti; b) cinque membri titolari di cui: b.1) un ufficiale di grado inferiore o meno anziano del presidente; b.2) un militare appartenente al ruolo dei marescialli; b.3) un militare del ruolo dei sergenti; b.4) un volontario di truppa in servizio permanente; b.5) un dipendente civile segnalato dalla Direzione generale per il personale civile; c) un presidente sostituto e cinque membri sostituti. 3. Un membro titolare svolge le funzioni di segretario. Dei componenti del personale militare, due devono far parte della rappresentanza militare. 4. Il presidente e i membri sostituti subentrano di volta in volta ai titolari, se questi sono temporaneamente indisponibili. 5. Ai componenti delle commissioni non e' consentita la possibilita' di presentare la domanda per l'assegnazione dei mutui. 6. Le commissioni sono convocate dal presidente per l'esame delle domande di concessione del mutuo, ai fini della formazione delle graduatorie. In tale circostanza le commissioni: a) esaminano tutte le domande di assegnazione di mutuo; b) deliberano in merito all'inclusione dei richiedenti nelle relative graduatorie o alla esclusione dalle stesse. 7. Le graduatorie per l'assegnazione dei mutui: a) sono formate due volte l'anno, alle date del 15 gennaio e del 15 luglio, e hanno validita' fino alla data di formazione delle graduatorie successive; b) comprendono i nominativi di coloro che hanno presentato domanda, correttamente compilata e corredata da relativa documentazione, entro l'ultimo giorno del mese precedente a quello di formazione delle graduatorie stesse; c) indicano, per ciascun richiedente, il grado o la qualifica rivestititi, il cognome, il nome, il comando o l'ente di appartenenza, il numero d'ordine in graduatoria, gli elementi posti a base del calcolo, il punteggio finale conseguito ed eventuali note esplicative; d) comprendono in allegato l'elenco degli esclusi, specificando per ciascuno di essi la relativa motivazione. 8. Le graduatorie cosi' formate, approvate all'unanimita' e riportate a verbale sottoscritto dalla commissione, sono inviate ai rispettivi sottocapi di Stato maggiore per l'approvazione e la successiva comunicazione da parte degli Stati maggiori di Forza armata agli organi ed enti interessati alla gestione ed erogazione dei mutui, nonche' agli alti Comandi periferici per la diffusione tra il personale. 9. Le graduatorie approvate sono conservate dagli Stati maggiori di Forza armata. La posizione in graduatoria o l'esclusione dalla stessa, nonche' l'eventuale concessione del mutuo, sono comunicate dagli Stati maggiori a ciascun richiedente. 10. Il richiedente, ai fini dell'inserimento nella graduatoria, presenta una domanda, come da modello in allegato B, compilata e corredata da: a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva; b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e dei componenti il nucleo familiare, intendendosi come nucleo familiare, il coniuge, i figli e gli altri parenti conviventi; c) copia del documento matricolare da cui risultino l'anzianita' di servizio e i trasferimenti o gli imbarchi effettuati; d) documentazione comprovante il mutuo gia' concesso da terzi per l'acquisto o la costruzione della prima casa di proprieta', se la domanda e' presentata per l'estinzione dello stesso; e) attestazione in ordine all'inesistenza di una della cause di esclusione; f) eventuale documentazione sanitaria comprovante gravi invalidita' o inabilita' permanenti nell'ambito del nucleo familiare convivente. 11. La presentazione di documentazione, ovvero il rilascio di dichiarazioni non conformi al vero, ferma restando ogni possibile conseguenza di carattere penale, comporta l'esclusione permanente dalla facolta' di chiedere la concessione dei mutui agevolati. 12. Per l'aggiornamento delle graduatorie, la documentazione dovra' essere rinnovata, ovvero integrata: a) ogni anno, relativamente alle dichiarazioni dei redditi; b) all'insorgere di ogni eventuale variazione degli elementi forniti; c) a richiesta delle commissioni. 13. La cancellazione dei richiedenti dalle graduatorie e' determinata da: a) domanda in tal senso; b) rinuncia alla concessione del mutuo; c) mancato rinnovo della documentazione scaduta o richiesta. 14. Le graduatorie sono formate elencando i richiedenti in ordine crescente di punteggio, espresso con tre cifre decimali e calcolato in base alla seguente formula: (R1+R2+R3+R4+U) / (F+T+S) H, nella quale: a) R1 e' il reddito annuo lordo; b) R2 e' il reddito annuo lordo del coniuge; c) R3 e' la somma dei redditi annui lordi dei figli; d) R4 e' la somma dei redditi annui lordi di altri familiari; e) U e' il numero degli anni o frazione di anno superiore a sei mesi per i quali il richiedente ha utilizzato un alloggio dell'amministrazione militare (esclusi APP, SLI e ASC) o ex INCIS/militare; f) F e' il numero dei componenti il nucleo familiare convivente, compreso il richiedente; g) T e' il numero dei trasferimenti o degli imbarchi effettuati d'autorita' o a domanda, esclusa la prima assegnazione, che hanno comportato variazione del comune della sede di servizio; h) S e' il numero degli anni di servizio dalla data di arruolamento o di assunzione (approssimato all'unita); i) H e' il coefficiente relativo a gravi invalidita' o infermita' permanenti di uno o piu' componenti il nucleo familiare convivente. 15. Le commissioni, sentito il parere degli ufficiali medici designati e acquisito ogni altro possibile elemento di giudizio, deliberano circa l'applicazione del coefficiente H per i soggetti con invalidita' non inferiore al 75%. Esso e' pari a 0,8 per ogni invalido, ed e' pari a 1 in ogni altra ipotesi. 16. In caso di parita', costituiscono elementi di precedenza, in ordine prioritario: a) il maggior numero di familiari a carico; b) il minor reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare convivente. 17. Le risorse che alimentano il fondo-casa, e cioe' la quota parte dei canoni di locazione degli alloggi di servizio e le rate di ammortamento dei mutui, sono riassegnate sul pertinente capitolo di spesa del Ministero della difesa finalizzato alla concessione dei mutui del fondo-casa. 18. L'ammontare del fondo e' ogni anno ripartito dall'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari per ciascuna Forza armata, in proporzione alla quota degli introiti dei canoni degli alloggi di servizio gestiti e alle rate di ammortamento dei mutui precedentemente concessi al proprio personale. La ripartizione in ambito Forza armata per ciascuna categoria di personale al quale si riferiscono le graduatorie e' effettuata in proporzione alla effettiva consistenza numerica del personale utilizzatore degli alloggi di servizio. In entrambi i casi si assumono a base dei calcoli i dati relativi al 31 dicembre dell'anno precedente. 19. Se nella formazione delle singole graduatorie per il secondo semestre non risultano assegnatari in numero sufficiente a esaurire i fondi rispettivamente disponibili, i residui saranno ripartiti, in misura proporzionale, per soddisfare il personale iscritto nelle altre graduatorie. 20. Per la gestione e l'erogazione del mutuo e' stipulata una convenzione con un istituto di credito che assicuri il servizio sull'intero territorio nazionale. L'utilizzo delle risorse e la concessione dei singoli mutui sono disposti dalla Direzione di amministrazione interforze che si avvale della collaborazione tecnica del suddetto Istituto. La direzione di amministrazione interforze esplica le seguenti funzioni: a) amministrativa, svolta in contabilita' speciale, per la tenuta dei conti delle somme provenienti dalle riassegnazioni del Ministero dell'economia e delle finanze; b) di controllo sull'attivita' svolta dall'istituto di credito, in relazione alle clausole recate dalla convenzione. 21. L'effettiva erogazione del finanziamento, e', peraltro, subordinata all'esito positivo dell'istruttoria tecnico-legale esperita dall'istituto convenzionato. In particolare, detto istituto assicura: a) l'analisi finanziaria delle capacita' di rimborso del richiedente; b) la valutazione e l'acquisizione delle garanzie ipotecarie; c) la gestione amministrativa dei finanziamenti per l'intera loro durata; d) il versamento delle rate di ammortamento, indipendentemente dal regolare assolvimento degli obblighi da parte dei mutuatari, secondo la clausola cosiddetta del «non riscosso per riscosso»; e) il rendiconto contabile al Ministero della difesa delle operazioni svolte. 22. L'istituto convenzionato puo' erogare mutui integrativi applicando il tasso di mercato.