Art. 396 
 
                             Allegato A 
 
               Modalita' per l'assegnazione dei mutui 
 
1. Gli Stati maggiori  di  Forza  armata,  al  fine  di  definire  le
graduatorie per l'assegnazione dei mutui del fondo-casa: 
a) nominano annualmente nel mese di dicembre un'apposita commissione; 
b)  designano  un  ufficiale  medico  per  la   valutazione   tecnica
dell'eventuale documentazione sanitaria. 
2. Ogni commissione e' composta da: 
a) un presidente, con grado non inferiore a maggior generale o  gradi
corrispondenti; 
b) cinque membri titolari di cui: 
b.1) un ufficiale di grado inferiore o meno anziano del presidente; 
b.2) un militare appartenente al ruolo dei marescialli; 
b.3) un militare del ruolo dei sergenti; 
b.4) un volontario di truppa in servizio permanente; 
b.5) un dipendente civile segnalato dalla Direzione generale  per  il
personale civile; 
c) un presidente sostituto e cinque membri sostituti. 
3.  Un  membro  titolare  svolge  le  funzioni  di  segretario.   Dei
componenti  del  personale  militare,  due  devono  far  parte  della
rappresentanza militare. 
4. Il presidente e i membri sostituti subentrano di volta in volta ai
titolari, se questi sono temporaneamente indisponibili. 
5. Ai componenti delle commissioni non e' consentita la  possibilita'
di presentare la domanda per l'assegnazione dei mutui. 
6. Le commissioni sono convocate dal  presidente  per  l'esame  delle
domande di concessione del mutuo,  ai  fini  della  formazione  delle
graduatorie. In tale circostanza le commissioni: 
a) esaminano tutte le domande di assegnazione di mutuo; 
b) deliberano in merito all'inclusione dei richiedenti nelle relative
graduatorie o alla esclusione dalle stesse. 
7. Le graduatorie per l'assegnazione dei mutui: 
a) sono formate due volte l'anno, alle date del 15 gennaio e  del  15
luglio,  e  hanno  validita'  fino  alla  data  di  formazione  delle
graduatorie successive; 
b) comprendono i nominativi di coloro che hanno  presentato  domanda,
correttamente compilata e corredata da relativa documentazione, entro
l'ultimo giorno del mese precedente  a  quello  di  formazione  delle
graduatorie stesse; 
c) indicano,  per  ciascun  richiedente,  il  grado  o  la  qualifica
rivestititi,  il  cognome,  il  nome,  il   comando   o   l'ente   di
appartenenza, il numero d'ordine in graduatoria, gli elementi posti a
base del calcolo, il punteggio finale conseguito  ed  eventuali  note
esplicative; 
d) comprendono in allegato l'elenco degli esclusi,  specificando  per
ciascuno di essi la relativa motivazione. 
8. Le graduatorie cosi' formate, approvate all'unanimita' e riportate
a verbale sottoscritto dalla commissione, sono inviate ai  rispettivi
sottocapi di  Stato  maggiore  per  l'approvazione  e  la  successiva
comunicazione da parte degli Stati  maggiori  di  Forza  armata  agli
organi ed enti interessati alla gestione  ed  erogazione  dei  mutui,
nonche' agli  alti  Comandi  periferici  per  la  diffusione  tra  il
personale. 
9. Le graduatorie approvate sono conservate dagli Stati  maggiori  di
Forza armata.  La  posizione  in  graduatoria  o  l'esclusione  dalla
stessa, nonche' l'eventuale concessione del  mutuo,  sono  comunicate
dagli Stati maggiori a ciascun richiedente. 
10. Il  richiedente,  ai  fini  dell'inserimento  nella  graduatoria,
presenta una domanda, come da modello  in  allegato  B,  compilata  e
corredata da: 
a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva; 
b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e  dei  componenti  il
nucleo familiare, intendendosi come nucleo familiare, il  coniuge,  i
figli e gli altri parenti conviventi; 
c) copia del documento matricolare da cui risultino  l'anzianita'  di
servizio e i trasferimenti o gli imbarchi effettuati; 
d) documentazione comprovante il mutuo gia'  concesso  da  terzi  per
l'acquisto o la costruzione della prima casa  di  proprieta',  se  la
domanda e' presentata per l'estinzione dello stesso; 
e) attestazione in ordine  all'inesistenza  di  una  della  cause  di
esclusione; 
f) eventuale documentazione sanitaria comprovante gravi invalidita' o
inabilita' permanenti nell'ambito del nucleo familiare convivente. 
11.  La  presentazione  di  documentazione,  ovvero  il  rilascio  di
dichiarazioni non conformi al vero,  ferma  restando  ogni  possibile
conseguenza di carattere  penale,  comporta  l'esclusione  permanente
dalla facolta' di chiedere la concessione dei mutui agevolati. 
12. Per l'aggiornamento delle graduatorie, la  documentazione  dovra'
essere rinnovata, ovvero integrata: 
a) ogni anno, relativamente alle dichiarazioni dei redditi; 
b) all'insorgere di ogni eventuale variazione degli elementi forniti; 
c) a richiesta delle commissioni. 
13. La cancellazione dei richiedenti dalle graduatorie e' determinata
da: 
a) domanda in tal senso; 
b) rinuncia alla concessione del mutuo; 
c) mancato rinnovo della documentazione scaduta o richiesta. 
14. Le graduatorie sono formate elencando  i  richiedenti  in  ordine
crescente di punteggio, espresso con tre cifre decimali  e  calcolato
in base alla seguente formula: (R1+R2+R3+R4+U)  /  (F+T+S)  H,  nella
quale: 
a) R1 e' il reddito annuo lordo; 
b) R2 e' il reddito annuo lordo del coniuge; 
c) R3 e' la somma dei redditi annui lordi dei figli; 
d) R4 e' la somma dei redditi annui lordi di altri familiari; 
e) U e' il numero degli anni o frazione di anno superiore a sei  mesi
per   i   quali   il   richiedente   ha   utilizzato   un    alloggio
dell'amministrazione  militare  (esclusi  APP,  SLI  e  ASC)   o   ex
INCIS/militare; 
f) F e' il numero dei  componenti  il  nucleo  familiare  convivente,
compreso il richiedente; 
g) T e' il numero  dei  trasferimenti  o  degli  imbarchi  effettuati
d'autorita' o a domanda, esclusa la  prima  assegnazione,  che  hanno
comportato variazione del comune della sede di servizio; 
h) S e' il numero degli anni di servizio dalla data di arruolamento o
di assunzione (approssimato all'unita); 
i) H e' il coefficiente relativo a  gravi  invalidita'  o  infermita'
permanenti di uno o piu' componenti il nucleo familiare convivente. 
15.  Le  commissioni,  sentito  il  parere  degli  ufficiali   medici
designati e acquisito ogni  altro  possibile  elemento  di  giudizio,
deliberano circa l'applicazione del coefficiente H per i soggetti con
invalidita' non inferiore al  75%.  Esso  e'  pari  a  0,8  per  ogni
invalido, ed e' pari a 1 in ogni altra ipotesi. 
16. In caso di parita',  costituiscono  elementi  di  precedenza,  in
ordine prioritario: 
a) il maggior numero di familiari a carico; 
b) il minor reddito annuo  lordo  complessivo  del  nucleo  familiare
convivente. 
17. Le risorse che alimentano il fondo-casa, e cioe' la  quota  parte
dei canoni di locazione degli  alloggi  di  servizio  e  le  rate  di
ammortamento dei mutui, sono riassegnate sul pertinente  capitolo  di
spesa del Ministero della difesa  finalizzato  alla  concessione  dei
mutui del fondo-casa. 
18.  L'ammontare  del  fondo  e'  ogni  anno  ripartito  dall'Ufficio
centrale del bilancio e degli affari finanziari  per  ciascuna  Forza
armata, in proporzione alla quota degli  introiti  dei  canoni  degli
alloggi di servizio gestiti e alle rate  di  ammortamento  dei  mutui
precedentemente concessi al proprio  personale.  La  ripartizione  in
ambito Forza armata per ciascuna categoria di personale al  quale  si
riferiscono  le  graduatorie  e'  effettuata  in   proporzione   alla
effettiva  consistenza  numerica  del  personale  utilizzatore  degli
alloggi di servizio. In entrambi  i  casi  si  assumono  a  base  dei
calcoli i dati relativi al 31 dicembre dell'anno precedente. 
19. Se nella formazione delle  singole  graduatorie  per  il  secondo
semestre non risultano assegnatari in numero sufficiente a esaurire i
fondi rispettivamente disponibili, i residui  saranno  ripartiti,  in
misura proporzionale, per  soddisfare  il  personale  iscritto  nelle
altre graduatorie. 
20. Per la  gestione  e  l'erogazione  del  mutuo  e'  stipulata  una
convenzione con un istituto  di  credito  che  assicuri  il  servizio
sull'intero territorio  nazionale.  L'utilizzo  delle  risorse  e  la
concessione dei  singoli  mutui  sono  disposti  dalla  Direzione  di
amministrazione interforze che si avvale della collaborazione tecnica
del suddetto Istituto. La  direzione  di  amministrazione  interforze
esplica le seguenti funzioni: 
a) amministrativa, svolta in contabilita' speciale, per la tenuta dei
conti delle somme  provenienti  dalle  riassegnazioni  del  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
b) di controllo sull'attivita' svolta dall'istituto  di  credito,  in
relazione alle clausole recate dalla convenzione. 
21.  L'effettiva  erogazione   del   finanziamento,   e',   peraltro,
subordinata  all'esito   positivo   dell'istruttoria   tecnico-legale
esperita dall'istituto convenzionato. In particolare, detto  istituto
assicura: 
a) l'analisi finanziaria delle capacita' di rimborso del richiedente; 
b) la valutazione e l'acquisizione delle garanzie ipotecarie; 
c) la gestione amministrativa dei  finanziamenti  per  l'intera  loro
durata; 
d) il versamento delle rate di  ammortamento,  indipendentemente  dal
regolare assolvimento degli obblighi da parte dei mutuatari,  secondo
la clausola cosiddetta del «non riscosso per riscosso»; 
e) il rendiconto contabile al Ministero della difesa delle operazioni
svolte. 
22.  L'istituto  convenzionato   puo'   erogare   mutui   integrativi
applicando il tasso di mercato.