Art. 333 Svolgimento della procedura di amministrazione diretta 1. Per l'affidamento in economia di servizi e forniture attraverso la procedura di amministrazione diretta si osservano le disposizioni dell'articolo 125, comma 3, del codice.
Note agli artt. 332, 333, 334 - Per il testo dell'art. 125, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si veda nelle Note all'art. 229.