Art. 337 
 
                        Termini di pagamento 
 
    1. I pagamenti relativamente agli affidamenti  in  economia  sono
disposti nel termine indicato dal contratto di cui all'articolo  334,
comma 2, a decorrere comunque dalla data di  accertamento,  da  parte
del direttore dell'esecuzione, della  rispondenza  della  prestazione
effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.