Art. 223.
                (Ammissione alle carriere direttive)

  Ai  concorsi  di  ammissione alle carriere diplomatico - consolare,
per  l'emigrazione,  carriera  commerciale,  per  l'Oriente  e per la
stampa  sono  ammessi i cittadini i quali, oltre che dei requisiti di
cui all'art. 2 sono forniti anche dei seguenti:
    a) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima
ed  assenza  di  imperfezioni  fisiche, a meno che queste siano state
contratte  in  guerra e per causa di guerra e sempreche' non siano di
impedimento  all'esercizio delle funzioni proprie della carriera, cui
il candidato aspira;
    b)  attitudine  professionale da accertarsi mediante un colloquio
vertente sui principali problemi internazionali.