Art. 224.
                         (Periodo di prova)

  Il  periodo  di prova nelle carriere di cui all'articolo precedente
ha  la  durata  di  mesi dodici, di cui almeno sei in servizio presso
l'amministrazione centrale.
  Al  termine del periodo di prova e nel caso di giudizio sfavorevole
del   Consiglio   di  amministrazione  la  risoluzione  del  rapporto
d'impiego  e'  dichiarata  con  decreto  del  ministro per gli Affari
esteri.