Art. 227.
          (Promozioni nella carriera diplomatico-consolare)

  Le promozioni nella carriera diplomatico-consolare sono subordinate
alla  permanenza minima di due anni nella qualifica rivestita ed alla
condizione  che  l'impiegato  non abbia riportato giudizi complessivi
inferiori  a distinto nel precedente triennio ed a buono nei due anni
anteriori a tale triennio.
  Le   promozioni   stesse,  ad  eccezione  di  quelle  previste  nel
successivo  comma,  vengono  effettuate  per  merito  comparativo, su
designazione  del  Consiglio  di  amministrazione,  tra gli impiegati
della qualifica inferiore che si trovino nelle condizioni previste al
precedente comma.
  Le  promozioni  alla  qualifica  di  consigliere  di legazione sono
effettuate   mediante   concorso  per  titoli.  Al  concorso  possono
partecipare i primi segretari di legazione che, oltre ai requisiti di
promovibilita'  di  cui al primo comma del presente articolo, abbiano
prestato  servizio nella carriera per almeno dieci anni complessivi e
che   abbiano   compiuto   almeno   due   anni   di  servizio  presso
l'Amministrazione  centrale,  due nelle rappresentanze diplomatiche o
presso  organismi internazionali o in missione all'estero e due negli
uffici consolari.
  Ai  fini  dell'applicazione dell'art. 10 del decreto del Presidente
della  Repubblica  11  gennaio  1956, n. 4, la graduatoria definitiva
degli   impiegati  della  carriera  diplomatico-consolare  dichiarati
idonei  in  almeno, uno dei concorsi precedentemente espletati per la
promozione  al  grado VI del soppresso ordinamento e' formata tenendo
conto  del  massimo  punteggio tra quelli riportati nei concorsi, cui
ciascun impiegato abbia partecipato.