Art. 231.
                    (Collocamento a disposizione)

  Gli    ambasciatori,    gli   inviati   straordinari   e   ministri
plenipotenziari  di  1ª  classe,  gli inviati straordinari e ministri
plenipotenziari  di 2ª classe ed i consiglieri di ambasciata possono,
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio   dei   ministri,   essere  collocati  a  disposizione  del
Ministero, quando cio' sia richiesto dall'interesse del servizio.
  Il  periodo  di tempo nel quale i medesimi possono rimanere in tale
disposizione non puo' eccedere i due anni.
  Trascorso  questo  periodo,  senza  che si sia altrimenti disposto,
l'impiegato e' collocato a riposo.
  Gli  impiegati  a  disposizione per motivi di servizio continuano a
percepire  lo  stipendio  e l'eventuale aggiunta di famiglia. Il loro
numero non puo' essere superiore a dodici, oltre quello dei posti del
ruolo organico.