Art. 232. (Collocamento a riposo) Gli ambasciatori, gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari di 1ª classe, gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari di 2ª classe possono, con decreto del Presidente della Repubblica e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, essere collocati a riposo per motivi di servizio. I predetti impiegati possono, con decreto del Presidente della Repubblica, essere collocati a riposo dopo dodici anni di permanenza nella stessa qualifica. Possono altresi' essere collocati a riposo con le stesse modalita' di cui al comma precedente gli impiegati delle altre qualifiche della carriera diplomatico-consolare nonche' quelli delle altre carriere direttive contemplate nel presente capo rispettivamente dopo dieci o dodici anni di permanenza nella stessa qualifica. Agli impiegati collocati a riposo a norma del precedente e del presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 secondo comma e 52 del testo unico sulle pensioni approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e successive modificazioni, nonche' il disposto dell'art. 10 del regio decreto 5 aprile 1925, n. 441.