Art. 232.
                       (Collocamento a riposo)

  Gli    ambasciatori,    gli   inviati   straordinari   e   ministri
plenipotenziari  di  1ª  classe,  gli inviati straordinari e ministri
plenipotenziari  di  2ª  classe  possono,  con decreto del Presidente
della  Repubblica  e previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
essere collocati a riposo per motivi di servizio.
  I  predetti  impiegati  possono,  con  decreto del Presidente della
Repubblica,  essere collocati a riposo dopo dodici anni di permanenza
nella stessa qualifica.
  Possono  altresi' essere collocati a riposo con le stesse modalita'
di cui al comma precedente gli impiegati delle altre qualifiche della
carriera  diplomatico-consolare  nonche'  quelli delle altre carriere
direttive  contemplate nel presente capo rispettivamente dopo dieci o
dodici anni di permanenza nella stessa qualifica.
  Agli  impiegati  collocati  a  riposo  a norma del precedente e del
presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6
secondo comma e 52 del testo unico sulle pensioni approvato con regio
decreto  21  febbraio 1895, n. 70 e successive modificazioni, nonche'
il disposto dell'art. 10 del regio decreto 5 aprile 1925, n. 441.