Art. 233.
                     (Disposizione transitoria)

  Le  disposizioni  previste  dal  primo comma dell'art. 227 circa la
permanenza  minima di due anni nella qualifica, non si applicano agli
impiegati  della  carriera  diplomatico-consolare che si trovavano in
servizio alla data di entrata in vigore della legge 13 febbraio 1952,
n. 106.
  Agli  impiegati  stessi  non si applicano le disposizioni dell'art.
227  circa  i  termini  di carriera e di servizio per l'ammissione al
concorso di consigliere di legazione.
  Le  disposizioni  del primo comma dell'art. 227 circa la permanenza
minima  di  due  anni  nella  qualifica  nonche'  quelle dello stesso
articolo  circa  i termini di carriera e di servizio per l'ammissione
al  concorso  a  consigliere  di  legazione  non  si  applicano  agli
impiegati  della  carriera  diplomatico-consolare  che rivestivano il
grado 7° di gruppo A al 1 luglio 1956.
  Le  promozioni  al grado di addetto per l'emigrazione di 1ª classe,
di  addetto  commerciale  di  1ª  classe,  di  primo  segretario  per
l'Oriente  e di addetto stampa di 1ª classe sono conferite per merito
comparativo con le modalita' previste dall'art. 228 agli impiegati:
    a) che anteriormente al 1 luglio 1956 rivestivano il grado 8° nei
ruoli  del personale per i servizi tecnici, del personale di gruppo A
degli  uffici  commerciali  all'estero,  dei  commissari  tecnici per
l'Oriente e degli addetti stampa all'estero;
    b)  che  abbiano  conseguito  la  qualifica  di  addetto  per  la
emigrazione  di  2ª  classe, di addetto commerciale di 2ª classe e di
secondo segretario per l'Oriente a seguito di esami di promozione per
il grado 8° banditi anteriormente al 1 luglio 1956.