Art. 118. La coltivazione dei materiali utili si puo' effettuare soltanto quando i terreni di copertura che costituiscano motivo di pericolo siano stati asportati per una distanza non inferiore a 1,50 m dal ciglio della fronte di abbattimento dei materiali utili. Tale distanza deve essere adeguatamente aumentata se l'altezza e la possibilita' di franamenti delle materie di copertura lo rendano necessario. L'asportazione delle materie di copertura, qualora non sia eseguita con mezzi meccanici, e' fatta con tagli dall'alto in basso, a scarpata o, se occorre, a gradini.