Art. 118. 
 
  La coltivazione dei materiali utili  si  puo'  effettuare  soltanto
quando i terreni di copertura che costituiscano  motivo  di  pericolo
siano stati asportati per una distanza non inferiore  a  1,50  m  dal
ciglio della fronte di abbattimento dei materiali utili. 
  Tale distanza deve essere adeguatamente aumentata se l'altezza e la
possibilita' di franamenti delle  materie  di  copertura  lo  rendano
necessario. 
  L'asportazione delle materie di copertura, qualora non sia eseguita
con mezzi meccanici,  e'  fatta  con  tagli  dall'alto  in  basso,  a
scarpata o, se occorre, a gradini.