Art. 378 (Art. 185 Cod. Str.) (Impianti di smaltimento igienico-sanitario) 1. Gli impianti igienico-sanitari, destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan, sono realizzati nel rispetto delle seguenti disposizioni: a) l'ente proprietario o concessionario della strada o dell'autostrada, il proprietario o gestore dell'area attrezzata riservata alla sosta e al parcheggio delle autocaravan, nonche' il proprietario o gestore dell'area di servizio dotata di impianto di ristorazione ovvero di officine di assistenza meccanica, ed avente una superficie complessiva non inferiore a 10.000 mq, deve inoltrare al Comune competente per territorio apposita domanda per la costruzione degli impianti igienico-sanitari, nel rispetto della disciplina urbanistica; b) l'impianto igienico-sanitario deve essere allacciato alle reti acquedottistiche e fognarie pubbliche, ove esistenti, ovvero private, nel rispetto delle autorizzazioni e dei requisiti richiesti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e dalle disposizioni regionali. Gli impianti di depurazione delle aree di servizio dotate di impianto di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica e dei campeggi, devono essere di capacita' adeguata per ricevere e depurare, in linea con le normative vigenti, le acque raccolte negli impianti interni delle autocaravan, nelle quantita' prevedibili in relazione al numero delle piazzole di sosta per autocaravan, ed a quello dei possibili transiti, dei medesimi autoveicoli. Qualora non risulti tecnicamente ed economicamente praticabile una soluzione depurativa autonoma, occorrera' prevedere impianti di ricezione a tenuta, con svuotamento periodico tramite autobotti e conferimento da idoneo impianto di trattamento, secondo la disciplina in materia di rifiuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82 e successive modificazioni; c) per gli impianti da realizzare nel territorio ricadente in parchi nazionali o regionali o aree naturali protette deve essere acquisita l'autorizzazione dell'ente titolare del demanio naturalistico; d) l'area dove e' installato l'impianto igienico-sanitario, e' dimensionata in modo da poter consentire agevolmente lo scarico contemporaneo di almeno due autoveicoli ed e' provvista di rampe di accesso e di uscita nel caso di installazione esterna ad aree di servizio o di sosta; e) la legge regionale disciplina ulteriori caratteristiche dell'impianto. 2. La gestione e la manutenzione dell'impianto igienico-sanitario puo' essere affidata in concessione ad impresa specializzata o al soggetto gestore dell'area naturale protetta nel cui comprensorio ricade l'impianto. 3. Il concessionario e' tenuto a rilasciare polizza fidejussoria per la copertura di qualsiasi ragionevole danno civile ed ambientale che possa essere causato dall'impianto o dai veicoli che vi accedono. 4. Per la realizzazione di impianti igienico-sanitari all'interno dei campeggi, si adottano le disposizioni di cui al presente articolo, salvo diversa disciplina regionale. 5. Ogni area dove e' realizzato un impianto igienico- sanitario deve essere indicata, a cura dell'ente gestore, dall'apposito segnale stradale (fig. II.377). Il simbolo dello stesso segnale in formato ridotto (fig. II.179) puo' essere impiegato in forma di inserto su segnali di indicazione.
Note all'art. 378: - La legge 10 maggio 1976, n. 319, reca: "Norma per la tutela delle acque dall'inquinamento". - Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, recante: "Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 1982, n. 343.