Art. 378 (Art. 185 Cod. Str.)
(Impianti di smaltimento igienico-sanitario)
1. Gli impianti igienico-sanitari, destinati ad accogliere i
residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti
interni delle autocaravan, sono realizzati nel rispetto delle
seguenti disposizioni:
a) l'ente proprietario o concessionario della strada o
dell'autostrada, il proprietario o gestore dell'area attrezzata
riservata alla sosta e al parcheggio delle autocaravan, nonche' il
proprietario o gestore dell'area di servizio dotata di impianto di
ristorazione ovvero di officine di assistenza meccanica, ed avente
una superficie complessiva non inferiore a 10.000 mq, deve inoltrare
al Comune competente per territorio apposita domanda per la
costruzione degli impianti igienico-sanitari, nel rispetto della
disciplina urbanistica;
b) l'impianto igienico-sanitario deve essere allacciato alle reti
acquedottistiche e fognarie pubbliche, ove esistenti, ovvero private,
nel rispetto delle autorizzazioni e dei requisiti richiesti dalla
legge 10 maggio 1976, n. 319 e dalle disposizioni regionali. Gli
impianti di depurazione delle aree di servizio dotate di impianto di
ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica e dei
campeggi, devono essere di capacita' adeguata per ricevere e
depurare, in linea con le normative vigenti, le acque raccolte negli
impianti interni delle autocaravan, nelle quantita' prevedibili in
relazione al numero delle piazzole di sosta per autocaravan, ed a
quello dei possibili transiti, dei medesimi autoveicoli. Qualora non
risulti tecnicamente ed economicamente praticabile una soluzione
depurativa autonoma, occorrera' prevedere impianti di ricezione a
tenuta, con svuotamento periodico tramite autobotti e conferimento da
idoneo impianto di trattamento, secondo la disciplina in materia di
rifiuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.
915/82 e successive modificazioni;
c) per gli impianti da realizzare nel territorio ricadente in
parchi nazionali o regionali o aree naturali protette deve essere
acquisita l'autorizzazione dell'ente titolare del demanio
naturalistico;
d) l'area dove e' installato l'impianto igienico-sanitario, e'
dimensionata in modo da poter consentire agevolmente lo scarico
contemporaneo di almeno due autoveicoli ed e' provvista di rampe di
accesso e di uscita nel caso di installazione esterna ad aree di
servizio o di sosta;
e) la legge regionale disciplina ulteriori caratteristiche
dell'impianto.
2. La gestione e la manutenzione dell'impianto igienico-sanitario
puo' essere affidata in concessione ad impresa specializzata o al
soggetto gestore dell'area naturale protetta nel cui comprensorio
ricade l'impianto.
3. Il concessionario e' tenuto a rilasciare polizza fidejussoria
per la copertura di qualsiasi ragionevole danno civile ed ambientale
che possa essere causato dall'impianto o dai veicoli che vi accedono.
4. Per la realizzazione di impianti igienico-sanitari all'interno
dei campeggi, si adottano le disposizioni di cui al presente
articolo, salvo diversa disciplina regionale.
5. Ogni area dove e' realizzato un impianto igienico- sanitario
deve essere indicata, a cura dell'ente gestore, dall'apposito segnale
stradale (fig. II.377). Il simbolo dello stesso segnale in formato
ridotto (fig. II.179) puo' essere impiegato in forma di inserto su
segnali di indicazione.
Note all'art. 378:
- La legge 10 maggio 1976, n. 319, reca: "Norma per la
tutela delle acque dall'inquinamento".
- Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, recante:
"Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai
rifiuti n. 76/403 relativa allo smaltimento dei
policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319
relativa ai rifiuti tossici e nocivi", e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 1982, n. 343.