Art. 378 (Art. 185 Cod. Str.) 
            (Impianti di smaltimento igienico-sanitario) 
  1.  Gli  impianti  igienico-sanitari,  destinati  ad  accogliere  i
residui organici e le acque chiare e luride raccolti  negli  impianti
interni  delle  autocaravan,  sono  realizzati  nel  rispetto   delle
seguenti disposizioni: 
    a)  l'ente  proprietario  o   concessionario   della   strada   o
dell'autostrada,  il  proprietario  o  gestore  dell'area  attrezzata
riservata alla sosta e al parcheggio delle  autocaravan,  nonche'  il
proprietario o gestore dell'area di servizio dotata  di  impianto  di
ristorazione ovvero di officine di assistenza  meccanica,  ed  avente
una superficie complessiva non inferiore a 10.000 mq, deve  inoltrare
al  Comune  competente  per  territorio  apposita  domanda   per   la
costruzione degli  impianti  igienico-sanitari,  nel  rispetto  della
disciplina urbanistica; 
    b) l'impianto igienico-sanitario deve essere allacciato alle reti
acquedottistiche e fognarie pubbliche, ove esistenti, ovvero private,
nel rispetto delle autorizzazioni e  dei  requisiti  richiesti  dalla
legge 10 maggio 1976, n. 319  e  dalle  disposizioni  regionali.  Gli
impianti di depurazione delle aree di servizio dotate di impianto  di
ristorazione, ovvero  di  officine  di  assistenza  meccanica  e  dei
campeggi,  devono  essere  di  capacita'  adeguata  per  ricevere   e
depurare, in linea con le normative vigenti, le acque raccolte  negli
impianti interni delle autocaravan, nelle  quantita'  prevedibili  in
relazione al numero delle piazzole di sosta  per  autocaravan,  ed  a
quello dei possibili transiti, dei medesimi autoveicoli. Qualora  non
risulti tecnicamente  ed  economicamente  praticabile  una  soluzione
depurativa autonoma, occorrera' prevedere  impianti  di  ricezione  a
tenuta, con svuotamento periodico tramite autobotti e conferimento da
idoneo impianto di trattamento, secondo la disciplina in  materia  di
rifiuti ai sensi del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
915/82 e successive modificazioni; 
    c) per gli impianti da realizzare  nel  territorio  ricadente  in
parchi nazionali o regionali o aree  naturali  protette  deve  essere
acquisita   l'autorizzazione   dell'ente   titolare    del    demanio
naturalistico; 
    d) l'area dove e' installato  l'impianto  igienico-sanitario,  e'
dimensionata in modo  da  poter  consentire  agevolmente  lo  scarico
contemporaneo di almeno due autoveicoli ed e' provvista di  rampe  di
accesso e di uscita nel caso di  installazione  esterna  ad  aree  di
servizio o di sosta; 
    e)  la  legge  regionale  disciplina  ulteriori   caratteristiche
dell'impianto. 
  2. La gestione e la manutenzione  dell'impianto  igienico-sanitario
puo' essere affidata in concessione ad  impresa  specializzata  o  al
soggetto gestore dell'area naturale  protetta  nel  cui  comprensorio
ricade l'impianto. 
  3. Il concessionario e' tenuto a  rilasciare  polizza  fidejussoria
per la copertura di qualsiasi ragionevole danno civile ed  ambientale
che possa essere causato dall'impianto o dai veicoli che vi accedono. 
  4. Per la realizzazione di impianti  igienico-sanitari  all'interno
dei  campeggi,  si  adottano  le  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo, salvo diversa disciplina regionale. 
  5. Ogni area dove e' realizzato  un  impianto  igienico-  sanitario
deve essere indicata, a cura dell'ente gestore, dall'apposito segnale
stradale (fig. II.377). Il simbolo dello stesso  segnale  in  formato
ridotto (fig. II.179) puo' essere impiegato in forma  di  inserto  su
segnali di indicazione. 
 
          Note all'art. 378:
             - La legge 10 maggio 1976, n. 319, reca: "Norma  per  la
          tutela delle acque dall'inquinamento".
             -   Il  D.P.R.  10  settembre  1982,  n.  915,  recante:
          "Attuazione delle direttive (CEE)  n.  75/442  relativa  ai
          rifiuti   n.   76/403   relativa   allo   smaltimento   dei
          policlorodifenili e dei policlorotrifenili  e  n.    78/319
          relativa  ai rifiuti tossici e nocivi", e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 1982, n. 343.