Art. 254. 
      Ricorsi contro i provvedimenti dei consigli e dei collegi 
  1. Contro i provvedimenti adottati dai consigli o dai collegi delle
accademie e dei  conservatori  eammesso  ricorso  al  Ministro  della
pubblica istruzione, da parte di chi abbia  interesse,  entro  trenta
giorni dalla data di  notificazione  o  della  comunicazione  in  via
amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia
avuto piena conoscenza. 
  2. Per quanto non previsto nel presente articolo  si  applicano  le
disposizioni di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  24
novembre 1971, n. 1199. 
 
          Nota all'art. 254:
             -  Il  D.P.R.  n.  1199/1971  reca:  Semplificazione dei
          procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.