Art. 255 
                      Autonomia amministrativa 
 
  1. I conservatori di musica,  le  accademie  di  belle  arti  e  le
accademie nazionali di arte drammatica e  di  danza  sono  dotati  di
autonomia  amministrativa  e  sono  sottoposti  alla  vigilanza   del
Ministero  della  pubblica  istruzione.  I  particolari  statuti  che
regolano il  funzionamento  amministrativo  e  didattico  restano  in
vigore, per gi istituti che ne sono dotati, in quanto compatibili con
le norme del presente testo unico e con i regolamenti generali  sugli
istituti di istruzione artistica. Ai predetti istituti e'  attribuita
altresi'   personalita'   giuridica   ed   autonomia   organizzativa,
finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo,  nei  limiti,  con  la
gradualita' e con le procedure che saranno stabiliti  con  i  decreti
legislativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 6 della legge
24 dicembre 1993, n. 537. 
  2. Le spese per il trattamento economico del personale di  ruolo  e
non di ruolo, docente e amministrativo, tecnico ed  ausiliario  degli
Istituti sono a carico dello stato di previsione del Ministero  della
pubblica istruzione, il quale provvede alla loro  erogazione  con  le
forme e modalita' previste dalle vigenti disposizioni. 
  3. Le spese per il funzionamento degli istituti sono  iscritte  nel
bilancio degli istituti stessi e  trovano  copertura  nei  contributi
ministeriali e nelle altre entrate di bilancio. 
  4. Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione,  emanato
di concerto con il Ministro del tesoro  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3 della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le
istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo,  del
conto consuntivo e dei relativi adempimenti contabili, nonche' per il
riscontro della gestione finanziaria, amministrativa  e  patrimoniale
ed il controllo dei costi, anche su base comparativa. 
 
          Nota all'art. 255:
             -  Per  il  testo dell'art. 4 della legge n. 537/1993 si
          veda la nota all'art. 3.
             - Per l'art. 17 della legge n. 400/1988 si veda la  nota
          all'art.  27.