Art. 256 Consiglio di amministrazione 1. Ciascuno degli istituti di cui all'articolo 255 e' amministrato da un consiglio di amministrazione composto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 230 per il consiglio di amministrazione dell'Accademia nazionale di danza, dal presidente e dai seguenti altri membri: a) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; b) il direttore dell'Istituto; c) due docenti dell'istituto, designati dal collegio dei docenti. 2. Possono inoltre essere chiamati a far parte del consiglio di amministrazione, in numero non superiore a tre, le persone e i rappresentanti degli enti che hanno assunto l'impegno di contribuire in misura notevole e continuativa al mantenimento dell'Istituto. 3. E' chiamato a far parte del consiglio di amministrazione dei conservatori con sezioni distaccate per ciechi un rappresentante dell'istituto per ciechi presso cui ha sede la sezione distaccata. 4. Segretario del consiglio e' l'impiegato amministrativo di qualifica piu' elevata. 5. Il presidente e gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Ministero della pubblica istruzione per la durata di un triennio, alla scadenza del quale possono essere riconfermati. In caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni possono essere affidate, dal presidente stesso, ad un componente del consiglio di amministrazione che non faccia parte del personale dell'Istituto. 6. Quando ne sia riconosciuta la necessita', il Ministero della pubblica istruzione scioglie il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione deve essere ricostituito. 7. In deroga a quanto previsto dal presente articolo i consigli di amministrazione dei conservatori di musica di Roma e Napoli conservano la composizione prevista dalle particolari disposizioni che li riguardano: di ciascuno di essi fanno altresi' parte due docenti dell'Istituto designati dai rispettivi collegi dei docenti. 8. Del consiglio di amministrazione del conservatorio di musica di Bologna fa parte di diritto un rappresentante di quel comune.