Art. 258. Esercizio finanziario 1. L'esercizio finanziario degli istituti ha durata annuale e coincide con l'anno solare. 2. Per la gestione autonoma degli istituti, il servizio di tesoreria e' affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di notoria solidita' che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. 3. Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'istituto bancario che disimpegna il servizio di tesoreria mediante reversali d'entrata e mandati di pagamento emessi dagli istituti e firmati nei modi di cui all'articolo 259, comma 1. 4. Gli istituti hanno l'obbligo di trasmettere all'ente incaricato del servizio di tesoreria le firme autografe delle persone abilitate alla sottoscrizione degli ordini di riscossione e di pagamento. Le somme maturate per interessi sono iscritte, in entrata, nel bilancio dell'esercizio successivo alla loro maturazione. 5. A decorrere dal 1 gennaio 1994 il servizio di cassa e' affidato all'Ente poste italiane. Per il predetto servizio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 5.