Art. 259. 
          Servizi amministrativi, di segreteria e contabili 
 
  1. Ad ogni istituto sono assegnati non piu' di due impiegati  della
VIII qualifica funzionale del ruolo dei direttori amministrativi, dei
quali l'impiegato con maggiore anzianita' di  qualifica  sovraintende
ai  servizi  di  segreteria,  amministrativi  e   contabili   ed   e'
responsabile   della   osservanza   delle   norme    legislative    e
regolamentari.  Questi   provvede   anche   alla   esecuzione   delle
deliberazioni   del   consiglio   di   amministrazione    e    firma,
congiuntamente al presidente del consiglio medesimo  e,  in  caso  di
assenza o impedimento di  quest'ultimo,  al  consigliere  incaricato,
tutti  i  documenti  contabili  concernenti  la   gestione   autonoma
dell'istituto; ha inoltre le  mansioni  di  funzionario  delegato  ai
termini  degli  articoli  325  e   seguenti   del   regolamento   per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato, approvato  con  regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827,  e
successive modificazioni, ed e' sottoposto alle disposizioni  vigenti
in materia. Egli risponde al direttore dell'istituto dei  servizi  di
segreteria  e  di  quelli   connessi   all'attuazione   delle   norme
legislative e regolamentari. 
  2. Il rapporto informativo sul direttore dei servizi di segreteria,
amministrativi e contabili e' compilato dal direttore  dell'istituto,
sentito il parere del presidente del consiglio di amministrazione. Il
dirigente  preposto  all'istruzione  artistica  esprime  il  giudizio
complessivo. 
  3.  L'impiegato  del  ruolo  dei   direttori   amministrativi   che
sovrintende ai servizi di segreteria, amministrativi e contabili puo'
essere incaricato di mansioni  di  carattere  ispettivo  sui  servizi
amministrativi degli istituti di istruzione artistica esistenti nella
provincia dove ha sede l'istituto  in  cui  egli  e'  titolare  e  in
province limitrofe. 
  4. Possono essere comandati  presso  il  Ministero  della  pubblica
istruzione   non   piu'   di   due   direttori   amministrativi   per
l'espletamento di compiti ispettivi sui servizi amministrativi  degli
istituti di istruzione artistica e sul personale addetto  ai  servizi
stessi. 
 
          Nota all'art. 259:
             -  Il   R.D.   n.   827/1924   reca:   Regolamento   per
          l'amministrazione  del  patrimonio  e  per  la contabilita'
          generale dello Stato.