Art. 260. 
                 Servizi di economato e di archivio 
 
  1. Ad ogni istituto e' assegnato un coordinatore amministrativo con
il compito di coadiuvare il  direttore  dei  servizi  di  segreteria,
amministrativi e contabili, e di  provvedere  ai  pagamenti  relativi
alle piccole  spese  d'ufficio  con  l'apposito  fondo  posto  a  sua
disposizione dal presidente del consiglio  di  amministrazione;  egli
inoltre    attende    alla    compilazione    ed    all'aggiornamento
dell'inventario dei beni mobili di proprieta' dell'istituto,  di  cui
assume la responsabilita' in qualita' di consegnatario. 
  2. Per i servizi di archivio, di protocollo, di registrazione e  di
copia e per mansioni di collaborazione contabile  ed  amministrativa,
ad  ogni  istituto  possono  essere  assegnati  non  piu'  di  cinque
impiegati della quarta qualifica funzionale.