Art. 316 
 
 
        Funzioni delle autorita' amministrative di vigilanza 
 
    1. Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, le  autorita'
amministrative di vigilanza sono altresi' competenti a: 
    a) ricevere  dagli  organi  interni  di  controllo  dei  soggetti
vigilati, dai soggetti incaricati della revisione e dell'ispezione  e
dai creditori qualificati di cui all'articolo 15 la segnalazione  dei
fondati indizi di crisi secondo le disposizioni  del  titolo  II  del
presente codice; 
    b) svolgere le funzioni attribuite agli organismi di composizione
assistita della crisi, designando i componenti del  collegio  di  cui
all'articolo 17, comma 1, lettere b) e c), a seguito della  richiesta
di nomina del debitore o richiedendo direttamente la costituzione del
collegio al referente,  ai  sensi  dell'articolo  16.  Per  l'impresa
minore  e'  nominato,  con  i  medesimi  poteri  del   collegio,   un
commissario tra gli iscritti all'albo speciale  di  cui  all'articolo
356. L'apertura della procedura di composizione assistita della crisi
non costituisce causa di revoca degli amministratori e dei sindaci; 
    c) proporre domanda di accertamento dello stato di insolvenza con
apertura della liquidazione coatta amministrativa. 
 
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Nota redazionale  
    Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale.  
    La prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'  visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.