(Trattato-art. 302)
 
                              Art. 302 
 
 
  A partire dal punto in cui cessa la  competenza  della  Commissione
europea, la rete del Danubio indicata all'articolo  291  sara'  posta
sotto l'amministrazione di una  Commissione  internazionale  composta
nel modo seguente: 
 
  due rappresentanti degli Stati tedeschi rivieraschi; 
 
  un rappresentante per ciascuno degli altri Stati rivieraschi 
 
  un  rappresentante  per  ciascuno  degli  Stati  non   rivieraschi,
rappresentati in avvenire nella Commissione europea del Danubio. 
 
  Se qualcuno dei rappresentanti predetti non potra' essere designato
al momento dell'entrata in vigore del presente trattato, le decisioni
della Commissione, cio' nonostante, saranno valide.