Art. 303 La Commissione internazionale prevista all'articolo precedente si riunira' al piu' presto possibile, dopo l'entrata in vigore del presente trattato; e assumera' provvisoriamente l'amministrazione del fiume, in conformita' delle disposizioni degli articoli 292 e 294 a 298, fino a che sia redatto uno statuto definitivo del Danubio, a cura delle Potenze designate dalle Potenze alleate e associate. Le decisioni di questa commissione internazionale saranno prese a maggioranza. Gli emolumenti dei commissari saranno stabiliti e pagati dai rispettivi paesi. Ogni disavanzo eventuale, nel bilancio amministrativo della Commissione, sara' provvisoriamente a carico, in parti eguali, degli Stati rappresentati nella medesima. Competera' particolarmente alla Commissione disciplinare il conferimento delle patenti di pilota, regolare le spese del pilotaggio e sorvegliare il servizio dei piloti.