(Trattato-art. 303)
 
                              Art. 303 
 
 
  La Commissione internazionale prevista all'articolo  precedente  si
riunira' al piu' presto  possibile,  dopo  l'entrata  in  vigore  del
presente trattato; e assumera' provvisoriamente l'amministrazione del
fiume, in conformita' delle disposizioni degli articoli 292 e  294  a
298, fino a che sia redatto uno statuto  definitivo  del  Danubio,  a
cura delle Potenze designate dalle Potenze alleate e associate. 
 
  Le decisioni di questa commissione internazionale saranno  prese  a
maggioranza. Gli emolumenti dei commissari saranno stabiliti e pagati
dai rispettivi paesi. 
 
  Ogni  disavanzo  eventuale,  nel  bilancio   amministrativo   della
Commissione, sara' provvisoriamente a carico, in parti eguali,  degli
Stati rappresentati nella medesima. 
 
  Competera'  particolarmente  alla   Commissione   disciplinare   il
conferimento  delle  patenti  di  pilota,  regolare  le   spese   del
pilotaggio e sorvegliare il servizio dei piloti.