(Trattato-art. 306)
 
                              Art. 306 
 
 
  Qualora lo Stato czeco-slovacco, lo Stato serbo-croato-sloveno o la
Romania,  con  l'autorizzazione  o  per  mandato  della   Commissione
internazionale, iniziassero lavori di sistemazione, di  miglioramento
di sbarramento o d'altro genere, in una sezione della  rete  fluviale
costituente frontiera, i detti Stati godrebbero sulla riva opposta  e
sulla parte del letto situata fuori  del  loro  territorio  tutte  le
facilitazioni  necessarie  agli   studi,   alla   esecuzione   e   al
mantenimento dei lavori.