Art. 306 Qualora lo Stato czeco-slovacco, lo Stato serbo-croato-sloveno o la Romania, con l'autorizzazione o per mandato della Commissione internazionale, iniziassero lavori di sistemazione, di miglioramento di sbarramento o d'altro genere, in una sezione della rete fluviale costituente frontiera, i detti Stati godrebbero sulla riva opposta e sulla parte del letto situata fuori del loro territorio tutte le facilitazioni necessarie agli studi, alla esecuzione e al mantenimento dei lavori.