(Trattato-art. 308)
 
                              Art. 308 
 
 
  In caso di costruzione di  una  via  navigabile  a  grande  sezione
Reno-Danubio, l'Austria si impegna fin  d'ara  a  consentire  che  si
applichi alla detta via navigabile lo stesso regime  stabilito  dagli
articoli 292 e 294 a 299 del presente trattato.