(Regolamento-art. 475)
 
                              Art. 475. 
 
 
  Le sezioni di tesoreria provinciale effettuano il  pagamento  delle
rate di rendita e d'interessi di tutti i  debiti  amministrati  dalla
direzione generale del debito pubblico, il rimborso dei capitali  dei
titoli estratti o  scaduti  e  dei  relativi  premi  e  quegli  altri
pagamenti che possono essere ordinati dalla detta direzione generale. 
 
  La tesoreria centrale esegue i pagamenti pei quali riceve  speciale
autorizzazione dalla direzione generale del debito pubblico, d'intesa
con  la  direzione  generale  del  tesoro,  esclusi  i  pagamenti  al
pubblico.