(Regolamento-art. 477)
 
                              Art. 477. 
 
 
  Il pagamento delle rate di rendita e degli  interessi,  quello  dei
premi, nonche' il rimborso dei capitali, si eseguono dalle  tesorerie
sotto l'osservanza delle norme contenute nel regolamento speciale del
debito pubblico e per i buoni poliennali delle norme speciali da  cui
sono regolati.