(Regolamento-art. 479)
 
                              Art. 479. 
 
 
  I pagamenti di debito pubblico effettuati dalle tesorerie nel Regno
e Colonie sono imputati, al netto  delle  ritenute,  direttamente  al
bilancio  in  base  alle  risultanze  delle  contabilita'   rese   in
conformita' dell'art. 482. 
 
  All'uopo la direzione generale del debito pubblico  trasmette  alla
ragioneria  centrale   del   ministero   delle   finanze   una   nota
d'imputazione  per  capitolo,  distintamente  per  competenza  e  per
residui,  comprendente  le  risultanze  complessive  delle   predette
contabilita'.  Detta  nota  e'  munita  del  visto  dell'ufficio   di
riscontro della Corte dei conti, presso il  debito  pubblico,  ed  un
esemplare di essa viene dall'ufficio medesimo  trasmesso  alla  Corte
dei conti. 
 
  Il tesoriere centrale  e  l'istituto  incaricato  del  servizio  di
tesoreria trasmettono alla direzione generale del debito pubblico,  a
mezzo della direzione generale del tesoro, le note riassuntive di cui
agli art. 603 e 604 del presente regolamento sulle quali la  predetta
direzione  generale  rilascia  dichiarazione   di   concordanza   dei
risultati con quelli delle contabilita' ricevute,  senza  pregiudizio
degli effetti della successiva revisione delle contabilita' stesse. 
 
  Detta dichiarazione, munita del  visto  dell'ufficio  di  riscontro
della Corte dei conti, serve come  documento  di  scarico  dei  conti
giudiziali dei suddetti tesorieri.