(Regolamento-art. 480)
 
                              Art. 480. 
 
 
  Le ritenute  per  imposta  di  ricchezza  mobile  e  per  tassa  di
negoziazione da effettuarsi sulle competenze da pagare  ai  portatori
dei titoli di debito  pubblico,  sono  versate  complessivamente  per
scadenza al bilancio dell'entrata mediante  ordinativi  diretti  alla
cui emissione provvede la direzione generale del debito pubblico. 
 
  Le altre ritenute che si  accertano  solo  all'atto  dell'effettivo
pagamento vengono versate nel modo sopraindicato  dopo  la  revisione
delle contabilita' da  parte  della  direzione  generale  del  debito
pubblico. 
 
  I  residui  passivi  per  i  pagamenti  di  debito  pubblico   sono
conservati in bilancio fino all'accertamento della prescrizione delle
competenze dovute  ai  portatori  dei  titoli  da  effettuarsi  dalla
direzione generale del debito pubblico.