(Regolamento-art. 481)
 
                              Art. 481. 
 
 
  Le cedole al portatore estinte sono dagli agenti pagatori annullate
mediante perforamento e con le altre modalita' e  cautele  prescritte
dalla direzione generale del debito pubblico  per  evitare  nel  modo
piu' efficace che possano essere  presentate  una  seconda  volta  al
pagamento. 
 
  Sulle formole  di  ricevuta,  sulle  ricevute  staccate  dai  fogli
annessi ai certificati nominativi che ne sono corredati,  sui  buoni,
sugli  ordinativi  e  sui  titoli  rimborsati,  viene  impresso   con
inchiostro indelebile un bollo  a  calendario  portante  la  leggenda
«pagato» e la indicazione della citta' in cui ha luogo il  pagamento.
Tale bollo a calendario viene apposto, altresi', nel  casellario  dei
certificati  nominativi  delle  rendite  non  muniti  del  foglio  di
ricevuta. 
 
  Presso gli agenti pagatori devono essere conservate, almeno per  un
quinquennio, le note o distinte con le quali vengono accompagnate  le
cedole ed i certificati sui quali sono da riscuotere rate di rendita.