(Regolamento-art. 482)
 
                              Art. 482. 
 
 
  Le contabilita' dei pagamenti del debito pubblico  sono  rese  alla
fine dei mesi di luglio, ottobre, dicembre, gennaio, aprile e giugno. 
 
  I documenti comprovanti i  pagamenti  eseguiti  sono  descritti  in
appositi elenchi distintamente per specie di titoli  e  categorie  di
debito per competenza e  per  residui  con  le  norme  emanate  dalla
direzione generale del debito pubblico, ed i risultati di  essi  sono
riportati in una nota riassuntiva, il  cui  totale  complessivo  deve
corrispondere con quello dei registri della tesoreria. 
 
  I titoli pagati e gli elenchi, chiusi in  pacchi  dalle  tesorerie,
coll'assistenza del controllore capo o del capo della delegazione del
tesoro o di chi per essi, sono rimessi alla  direzione  generale  del
debito pubblico entro i primi dieci  giorni  del  mese  successivo  a
quello della chiusura della contabilita'.