(Regolamento-art. 483)
 
                              Art. 483. 
 
 
  La direzione generale del debito pubblico, appena riceve  i  plichi
accennati   nell'articolo   precedente,   accerta,    col    concorso
dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti,  la  integrita'  dei
plichi medesimi e dei suggelli,  e  li  fa  riporre,  ove  non  possa
procedere subito alla verificazione dei titoli, in luogo chiuso a due
chiavi diverse, tenute l'una dal funzionario delegato dell'ufficio di
riscontro della Corte dei  conti  e  l'altra  dal  funzionario  della
direzione generale del debito pubblico a cio' delegato. 
 
  Quando poi la direzione generale del debito pubblico  procede  alla
verificazione di cui sopra, il suo delegato e quello dell'ufficio  di
riscontro della Corte  dei  conti,  prima  di  aprire  i  plichi,  si
assicurano che siano rimasti in ogni parte inalterati, li aprono,  e,
confrontati i titoli  con  gli  elenchi  e  con  la  nota,  accertano
l'ammontare  di   quelli   regolarmente   pagati   e   segnalano   le
irregolarita' e le differenze che possono avere rilevate. 
 
  Le  operazioni  di  contazione  e  verifica  delle  cedole  debbono
risultare da apposito verbale. 
 
  I tesorieri hanno facolta' di delegare persona di loro  fiducia  ad
assistere alle operazioni di cui sopra. A tal  fine  notificano  alla
direzione generale del debito pubblico il cognome, nome, qualita',  e
residenza  della  persona  stessa,  accio'  questa,  quando  non  sia
permanentemente incaricata  di  assistere  all'apertura  dei  plichi,
possa  essere  avvisata  del  giorno  in  cui  sara'  proceduto  alle
verificazioni alle quali dovra' trovarsi presente.