Art. 483. La direzione generale del debito pubblico, appena riceve i plichi accennati nell'articolo precedente, accerta, col concorso dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti, la integrita' dei plichi medesimi e dei suggelli, e li fa riporre, ove non possa procedere subito alla verificazione dei titoli, in luogo chiuso a due chiavi diverse, tenute l'una dal funzionario delegato dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti e l'altra dal funzionario della direzione generale del debito pubblico a cio' delegato. Quando poi la direzione generale del debito pubblico procede alla verificazione di cui sopra, il suo delegato e quello dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti, prima di aprire i plichi, si assicurano che siano rimasti in ogni parte inalterati, li aprono, e, confrontati i titoli con gli elenchi e con la nota, accertano l'ammontare di quelli regolarmente pagati e segnalano le irregolarita' e le differenze che possono avere rilevate. Le operazioni di contazione e verifica delle cedole debbono risultare da apposito verbale. I tesorieri hanno facolta' di delegare persona di loro fiducia ad assistere alle operazioni di cui sopra. A tal fine notificano alla direzione generale del debito pubblico il cognome, nome, qualita', e residenza della persona stessa, accio' questa, quando non sia permanentemente incaricata di assistere all'apertura dei plichi, possa essere avvisata del giorno in cui sara' proceduto alle verificazioni alle quali dovra' trovarsi presente.