Art. 485. Qualora avvenga smarrimento o distruzione di formole di ricevuta, di buoni o di altri ordinativi al nome, deve darsene avviso all'amministrazione del debito pubblico, la quale provvede al rilascio del duplicato di dette formole di ricevute, nonche' del duplicato dei buoni ed ordinativi, osservate per questi ultimi titoli le disposizioni del presente regolamento e per le formole di ricevute quelle speciali dell'amministrazione del debito pubblico. Nel caso di smarrimento di ricevute annesse al titolo, il titolare della rendita o il possessore del certificato deve farne denunzia con apposita domanda, nella quale la verita' della firma deve essere accertata dal sindaco o da un altro pubblico funzionario. Se la domanda e' fatta dal possessore, l'ufficiale autenticante deve anche accertare e dichiarare il possesso del titolo da parte del denunziante. La domanda e' trasmessa alla direzione generale del debito pubblico a mezzo della delegazione del tesoro. La direzione generale del debito pubblico fa pubblicare l'avviso di smarrimento nella Gazzetta Ufficiale del Regno e, trascorso un mese dalla data della pubblicazione, autorizza il pagamento contro presentazione del certificato di rendita e con quietanza sopra apposito modulo.