(Regolamento-art. 485)
 
                              Art. 485. 
 
 
  Qualora avvenga smarrimento o distruzione di formole  di  ricevuta,
di  buoni  o  di  altri  ordinativi  al  nome,  deve  darsene  avviso
all'amministrazione  del  debito  pubblico,  la  quale  provvede   al
rilascio del duplicato di dette  formole  di  ricevute,  nonche'  del
duplicato dei buoni ed ordinativi, osservate per questi ultimi titoli
le disposizioni del presente regolamento e per le formole di ricevute
quelle speciali dell'amministrazione del debito pubblico. 
 
  Nel caso di smarrimento di ricevute annesse al titolo, il  titolare
della rendita o il possessore del certificato deve farne denunzia con
apposita domanda, nella quale la  verita'  della  firma  deve  essere
accertata dal sindaco o da un altro pubblico funzionario. 
 
  Se la domanda e' fatta  dal  possessore,  l'ufficiale  autenticante
deve anche accertare e dichiarare il possesso del titolo da parte del
denunziante. 
 
  La domanda e' trasmessa alla direzione generale del debito pubblico
a mezzo della delegazione del tesoro. 
 
  La direzione generale del debito pubblico fa pubblicare l'avviso di
smarrimento nella Gazzetta Ufficiale del Regno e, trascorso  un  mese
dalla  data  della  pubblicazione,  autorizza  il  pagamento   contro
presentazione del  certificato  di  rendita  e  con  quietanza  sopra
apposito modulo.