Art. 486. I pagamenti di debito pubblico all'estero hanno luogo a mezzo di case ed istituti bancari corrispondenti del tesoro o da esso appositamente incaricati. La direzione generale del debito pubblico, col concorso della Corte dei conti, verifica le relative contabilita' e ne comunica i risultati alla direzione generale del tesoro, la quale provvede a regolare definitivamente i conti con le case ed istituti anzidetti. La stessa direzione generale del debito pubblico provvede, mediante ordinativi diretti a carico del bilancio, al rimborso al tesoro (contabile del portafoglio) per l'importo netto dei pagamenti riconosciuti regolari.