(Regolamento-art. 486)
 
                              Art. 486. 
 
 
  I pagamenti di debito pubblico all'estero hanno luogo  a  mezzo  di
case  ed  istituti  bancari  corrispondenti  del  tesoro  o  da  esso
appositamente incaricati. 
 
  La direzione generale del debito pubblico, col concorso della Corte
dei  conti,  verifica  le  relative  contabilita'  e  ne  comunica  i
risultati alla direzione generale del tesoro,  la  quale  provvede  a
regolare definitivamente i conti con le case ed istituti anzidetti. 
 
  La stessa direzione generale del debito pubblico provvede, mediante
ordinativi diretti a carico  del  bilancio,  al  rimborso  al  tesoro
(contabile  del  portafoglio)  per  l'importo  netto  dei   pagamenti
riconosciuti regolari.